COSA C’E’ DA SAPERE SULLA POLIZZA RCA

COSA C’E’ DA SAPERE SULLA POLIZZA RCA

Il 24 Dicembre 1969, è stata introdotta in Italia, l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile autoveicoli (R.C.A.). Con questa Legge, entrata in vigore il 12 Giugno 1971, la Compagnia assicurativa copre il proprietario e il conducente dalla responsabilità per i danni causati a terzi o ai trasportati, in occasione della circolazione del relativo mezzo. Viene pertanto tutelato, il potenziale danno del patrimonio economico, che può occorrere all’assicurato, derivante da un evento sinistroso di cui questi sia responsabile e contestualmente il sinistrato (la parte lesa) in quanto riceve un risarcimento a fronte dei danni a cose e/o lesioni personali subiti.

Ma se questa assicurazione non fosse obbligatoria, siamo sicuri che ognuno di noi, proprietario di uno o più veicoli rientranti nell’obbligo della R.C.A., contrarrebbe la relativa polizza ? Ho personalmente notevoli dubbi: la ricerca del Premio minore, a discapito delle garanzie assicurative offerte e ancora peggio, la rinuncia ad assicurarsi, rischiando il sequestro del veicolo e situazione molto più grave, restando senza alcuna forma di protezione (assicurativa) in un sinistro che può causare o un irrisorio risarcimento monetario, o un esborso di milioni di euro, avvalorano il mio convincimento.

Focalizzandomi solo sulla corsa al risparmio attraverso la “ricerca del Premio minore”,vorrei attenzionare voi che mi leggete, riguardo l’inserimento in polizza di garanzie e clausole che reputo necessari. Innanzi tutto raccomando che sia sempre presente la rinuncia, da parte della Compagnia, della rivalsa, ossia il non richiedere al contraente della polizza un risarcimento per gli importi liquidati in seguito a un sinistro di cui l’assicurato è responsabile: si applica in caso di dolo del contraente o di cattiva condotta al volante, come guida in stato di ebbrezza o sotto l’ effetto di sostanze stupefacenti, o quando si è in possesso della patente scaduta o il veicolo non è revisionato.

E’ una clausola che a molti sfugge, a fronte di un costo di poche decine di euro.

Altra clausola, questa volta da non inserire, preciso a mio parere, è quella del risarcimento specifico, ossia riparare i danni occorsi al veicolo solo in centri autorizzati dalla Compagnia assicuratrice, pena la riduzione, in termini di somma di denaro erogata, del risarcimento.

Infine da controllare, prima del perfezionamento della polizza, i vari scoperti, le franchigie, e la possibilità di sospendere o meno la polizza stessa.

Concludendo perciò, un attento controllo delle Condizioni di polizza e confidando nella sempre importante consulenza dell’intermediario assicurativo, porterà alla scelta della polizza “corretta”, anche a discapito di un risparmio minore rispetto ciò che si era intenzionati ad ottenere. Non dobbiamo vedere l’assicurazione auto come una tassa, bensì come qualcosa di necessario al bene della comunità.

 

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